Con la sentenza n. 20803 del
12 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha sancito il diritto del lavoratore
ad usufruire di giorni di permesso senza autorizzazione del datore di lavoro unicamente
in caso di decesso del familiare o del convivente, mentre in ogni altro caso, è
necessario il benestare del datore.
Nel caso di specie, il
lavoratore contestava la legittimità del licenziamento intimatogli dal datore
di lavoro per ripetute assenze non autorizzate in diversi giorni, giustificate
dal lavoratore con la fruizione di "giornate di permesso", sostenendo
trattarsi di congedi per gravi motivi, di durata non superiore a tre giorni,
per i quali l'art 2 d.m. 21 luglio 2000 n. 278 richiedeva soltanto una comunicazione
ed imponeva al datore di lavoro di esprimersi entro ventiquattro ore, motivando
l'eventuale diniego con eccezionali ragioni organizzative.
Il tribunale rigettava dunque la
domanda osservando che la fattispecie in esame, regolata dall'art. 4 della L.
n. 53/2000 8 marzo 2000 n. 53, prevedeva, al primo comma, unicamente il caso di
decesso o della grave infermità del coniuge o del convivente, mentre il secondo
comma, prevedendo il congedo per "gravi e documentati" motivi
familiari, prescriveva la preventiva richiesta del lavoratore, seguita da un
eventuale periodo di congedo,
continuativo o frazionato e non retribuito, non superiore a due anni.
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