martedì 6 dicembre 2011

TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME SOLO PREVIO ACCORDO TRA LE PARTI

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011 è intervenuta in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time sottolineando, nel corso della trattazione, i requisiti  che oggettivamente devono sussistere perché si possa procedere alla trasformazione stessa.
In particolare, nel caso di specie, la Corte ha sottolineato la necessità di un accordo preventivo tra le parti perché la trasformazione possa essere efficace: ne consegue così che il datore di lavoro non può disporre, unilateralmente, la riduzione a part-time dell’orario di lavoro e della relativa retribuzione di un singolo lavoratore, anche se tale decisione consegue ad una crisi aziendale.
L’efficacia della trasformazione del rapporto in commento è quindi subordinata al verificarsi di due condizioni:
     1)  previo accordo tra le parti che deve necessariamente risultare da atto scritto; la forma scritta è richiesta ad substantiam: la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta non implica l’invalidità dell’intero contratto - a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità - e comporta, per il principio generale  di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno;

      2)  la trasformazione così accordata deve essere convalidata dalla Direzione territoriale del Lavoro dopo aver ascoltato il dipendente;

In relazione a quest’ultimo punto si ricorda che la Legge di Stabilità, L. n. 183/2011 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012 l’abrogazione della convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

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