venerdì 2 dicembre 2011

L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI FERIE: NATURA RISARCITORIA O RETRIBUTIVA

Il parere n. 24 del 14.11.2011 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuto in merito alla natura dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, e della conseguente imponibilità fiscale e previdenziale o meno, attraverso un breve excursus dei due orientamenti giurisprudenziali da cui derivano due diverse conseguenze in tema di prescrizione del diritto.

  • Il primo orientamento giurisprudenziale attribuisce alle erogazioni pecuniarie dovute per ferie e riposi non goduti un carattere non risarcitorio ma retributivo: il relativo diritto del lavoratore, dovendo avvenire con la stessa periodicità della normale retribuzione relativa al periodo cui si riferiscono, soggiace alla prescrizione quinquennale. Dalla natura retributiva deriva, quindi, anche un’imponibilità sia fiscale che contributiva. Se si dovesse accettare tale posizione, la decorrenza della prescrizione dipenderebbe dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro: la prescrizione si consuma durante il rapporto di lavoro soltanto se il lavoratore è assistito dalla cd. tutela reale dell’art. 18 St. Lav.; viceversa se non trova applicazione la tutela reale il dipendente non è considerato libero di chiedere le proprie spettanze e quindi la prescrizione quinquennale inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro.

·         L’altra parte della giurisprudenza, invece, attribuisce all’indennità sostitutiva delle ferie natura risarcitoria, in quanto correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, e soggetta ad una prescrizione decennale che decorre in ogni caso durante il rapporto di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati all’interno dell’azienda. Dal riconoscimento di tale natura risarcitoria consegue, quindi, l’esclusione dall’obbligo della contribuzione: essa infatti essendo “correlata a un inadempimento del datore di lavoro dell’obbligazione contrattuale di concedere le ferie, è finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie fisiche , funzione che pacificamente le ferie assolvono”.

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