venerdì 25 novembre 2011

IL VERSAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI

La Cassazione con sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011 ha affermato l’obbligo di versamento delle differenze retributive al lavoratore  per le mansioni superiori svolte da quest’ultimo, a prescindere dal suo diritto ad una promozione.
Nel caso specifico il lavoratore richiedeva al proprio datore di lavoro le differenze retributive spettanti per l’espletamento di mansioni appartenenti a qualifica superiore e non direttamente l’attribuzione della qualifica stessa.
Trova applicazione al caso concreto la disposizione dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione” ma allo stesso tempo prevede l’ipotesi che, per esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore.
Così, mentre stabilisce da un lato la nullità di tale assegnazione, dall’altro riconosce però il diritto del lavoratore a percepire le differenze di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore medesima.
La ratio di tale disposizione è proprio quella di assicurare in ogni caso al lavoratore, pur in assenza di un diritto alla promozione, la retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in conformità del principio dettato dall’art. 36 Cost.

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