venerdì 18 novembre 2011

LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO, D.Lgs. n. 167/2011

Il nuovo Testo Unico sull’apprendistato, emanato con D.Lgs. 167/2011, divenuto operativo a partire dal 25 ottobre 2011 è diventato a tutti gli effetti l’unica fonte nazionale a cui riferirsi qualora ci si trovi a voler instaurare con il dipendente un rapporto di lavoro di apprendistato: vengono, infatti, abrogate tutte le previgenti disposizioni normative sul tema.
In via transitoria e per non oltre sei mesi, tuttavia, la normativa previgente continuerà a trovare applicazione nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa la nuova disciplina. Per quanto riguarda i contratti già in corso alla data del 25 ottobre, questi continuano ad essere regolati sotto l’aspetto applicativo dalle disposizioni legali e contrattuali in essere al momento della stipula.
Le tipologie di apprendistato sono ancora tre ma sono state rimodulate e permettono al lavoratore di acquisire professionalità e titoli di studio. I tre tipi di apprendistato sono:
·         APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Rivolto ai giovani da 15 a 25 anni compresi e può trovare applicazione in tutti i settori di attività permettendo al giovane di conseguire un titolo di studio, con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; ha la durata di 3 anni, elevabili a 4 anni per il conseguimento di diplomi regionali quadriennali.
·         APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
E’ destinato ai giovani dai 18 anni (17  per chi è in possesso di una qualifica professionale) ai 29 anni per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva nel limite massimo di 3 anni ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato.
·         APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Permette al lavoratore di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni  di porre in essere:
-          attività di ricerca;
-          conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore;
-          conseguimento di titoli di studi universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
-          conseguimento di diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnica superiore;
-          praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione  professionale i lavoratori in mobilità nei cui confronti trova applicazione il regime contributivo agevolato previsto dalla legge 223/1991 (contribuzione apprendisti) e il contributo pari al 50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

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