venerdì 11 novembre 2011

LA GESTIONE DELLA FESTIVITA’ DEL 4 NOVEMBRE NEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA

L’introduzione, solo per il 2011, della festività del 17 marzo ha posto non pochi problemi in ordine al trattamento normativo e retributivo da garantire ai dipendenti di imprese sia private che pubbliche.
Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private il D.L. 5/2011, convertito in legge 47/2011, recante Disposizioni per la festività del 17 marzo ha previsto che, solo per quest’anno, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse non troveranno applicazione a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Con riguardo al settore pubblico, invece, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dalla legge n. 937/1977 e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.
Sulla base di tali disposizioni, quindi, nel mese di novembre si pone la problematica legata alla remunerazione del 4 novembre che andrà gestita in funzione della scelta che a suo tempo era stata operata dal datore di lavoro per la gestione del 17 marzo.
Alla luce di ciò, possono quindi delinearsi le seguenti fattispecie concrete:
·         Se il datore di lavoro ha deciso di remunerare il 17 marzo utilizzando la retribuzione del 4 novembre: il dipendente non vedrà erogarsi nel mese di novembre la retribuzione  relativa alla citata festività;
·         Se il datore di lavoro ha scelto di remunerare il 17 marzo con la retribuzione equivalente a una delle altre ex festività soppresse (ovvero permesso o ferie): il dipendente vedrà erogarsi nel mese di novembre anche la retribuzione corrispondente alla festività del 4 novembre.

Nessun commento:

Posta un commento