venerdì 4 novembre 2011

CONTRATTO A TERMINE: LE RAGIONI DEVONO ESSERE SPECIFICHE

La Cassazione con la sentenza n. 19290/2011 ha ribadito ancora una volta l’orientamento, ampiamente consolidato in materia, secondo cui le ragioni di carattere tecnico-produttivo che giustificano l’apposizione del termine in un rapporto di lavoro, devono essere puntualmente indicate all’interno del contratto di lavoro, pena la nullità della clausola e relativa trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte ha sottolineato come, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, è stato imposto dal legislatore al D.Lgs. n. 368/2001 un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da poter rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività.


La specificazione di tali ragioni è correlata alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine.
Secondo il principio generale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato e, di conseguenza, la relativa apposizione del termine costituisce un’ipotesi derogatoria e deve essere giustificata da apposite ragioni: ciò comporta che all’illegittimità del termine e alla nullità della clausola di apposizione dello stesso ne consegue l’invalidità parziale del contratto relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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