La principale novità è rappresentata da quanto previsto dall’art.4 della Riforma: non sarà più necessario apporre una causale al contratto di somministrazione nel caso in cui sia stipulato per le seguenti condizioni:
· si riferisca a soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
· riguardi soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
· riguardi lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”. In particolare dovranno essere definiti i requisiti specifici per i soggetti individuati dal regolamento comunitario come svantaggiati o molto svantaggiati e si tratta di chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Tra le altre novità “minori”, si segnala l’introduzione del nuovo concetto di missione, da intendersi come il periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione, il lavoratore dipendente da un’agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un azienda ed opera sotto il controllo e la direzione dello stessa.
Ulteriore modifica riguarda la definizione di condizioni di base di lavoro e d’occupazione, da riconoscersi al lavoratore in missione, cioè il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore ivi comprese quelle relative:
· all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
· alla retribuzione;
· alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione”.