venerdì 16 marzo 2012

INDENNITA' DI MALATTIA E CONGEDO PARENTALE PER I PROFESSIONISTI

L’Inps, con messaggio n.4143 del 7 marzo 2012, ha fornito delle precisazioni in merito alle modifiche  apportate  all'art. 24,  co. 26,  del  D.L.  n.  201/11 in merito al trattamento economico per congedo parentale e per indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti i soggetti iscritti a gestione separata inps.
Dal 1° gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati l'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale.

Per ottenere tali prestazioni i professionisti  devono: 

·         essere  iscritti  alla  Gestione  Separata  Inps; 

·         non  essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per  l’erogazione dei  benefici  l’Inps  seguirà le indicazioni rese con le circolari n.76/07 e n.137/07.

Il congedo parentale sarà concesso per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, a fronte di un effettivo versamento contributivo pari ad almeno tre mensilità.

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