Dal 1° gennaio 2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati l'indennità giornaliera di malattia e il trattamento economico per congedo parentale.
Per ottenere tali prestazioni i professionisti devono:
· essere iscritti alla Gestione Separata Inps;
· non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per l’erogazione dei benefici l’Inps seguirà le indicazioni rese con le circolari n.76/07 e n.137/07.
Il congedo parentale sarà concesso per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, a fronte di un effettivo versamento contributivo pari ad almeno tre mensilità.
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