venerdì 7 settembre 2012

15 AGOSTO: IN VIGORE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI


Il decreto n.137 del 7 agosto, relativo  alla  riforma  degli  ordinamenti  professionali, è stato pubblicato sulla G.U. n.189 in data 14 agosto.  Il  decreto, che entrerà  in  vigore  dal  15 agosto 2012, riguarda le attività professionali regolamentate, per l’accesso alle quali è necessaria l’iscrizione a ordini o collegi subordinatamente al possesso  di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Il decreto prevede:

ü  il libero accesso alle professioni regolamentate, previa esecuzione dell’esame  di  Stato.  Sono  vietate  limitazioni  alle  iscrizioni  agli  albi professionali  non  fondate  su  dati certi  inerenti  al  possesso  o  al riconoscimento  dei  titoli  previsti  dalla  legge  per  la  qualifica  e  l'esercizio  professionale,  o  alla  mancanza  di  condanne  penali  o  disciplinari irrevocabili. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone preposte ad esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte  del  territorio  dello  Stato,  attraverso  previsioni  deontologiche,  a eccezione dell’esercizio delle funzioni notarili;

ü  la possibilità, per i professionisti, di pubblicizzare il proprio studio e l’attività esercitata  con  ogni  mezzo  per  assolvere  alla  funzione  informativa  riguardo all’attività  svolta,  alle  specializzazioni,  ai  titoli  posseduti  attinenti  alla professione,  alla  struttura  dello  studio  professionale  e  ai  compensi  richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, attendibile e regolare;

ü  l’obbligo  per  tutti  i  professionisti  di  stipulare  una  polizza  assicurativa  a copertura  di  eventuali  danni  derivanti  al  cliente  dall’esercizio  dell’attività professionale. Gli estremi della polizza e il relativo massimale devono essere resi  noti  al  cliente  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico.  Per chi non fosse già coperto da polizza assicurativa è  previsto un anno di tempo dall’entrata in vigore del decreto per adeguarsi alla disposizione; 

ü  l’obbligo  di  svolgere  per  18  mesi  il  tirocinio  professionale  teorico-pratico presso  un  professionista  iscritto  all’albo  almeno  da  5  anni.  Il  medesimo professionista affidatario non può assumere la funzione per più di 3 praticanti contemporaneamente. I praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.  Il  tirocinio  può  anche  consistere  nella  frequenza  a  corsi  di formazione professionale per un periodo non superiore a sei mesi;

ü  l’obbligo di formazione continua per i professionisti. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto il Consiglio nazionale dell’ordine disciplinerà: le modalità e  condizioni  per  l'assolvimento  dell'obbligo  di  aggiornamento  da  parte degli iscritti  e  per  la  gestione  e  l'organizzazione  dell'attività  di  aggiornamento  a cura  di  ordini,  collegi  territoriali,  associazioni  professionali  e  soggetti autorizzati; i requisiti minimi nazionali dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale;

ü  norme  specifiche  per  gli  avvocati:  l’avvocato  deve  avere  un  domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine  presso  cui è  iscritto,  salva  la  facoltà  di  avere  ulteriori  sedi  di  attività  in  altri luoghi  del  territorio  nazionale.  Il  tirocinio  forense  può  essere  svolto  anche presso l’Avvocatura nazionale dello Stato, per non più di 12 mesi; bisognerà invece svolgere almeno 6 mesi presso  un  avvocato.  Il  diploma conseguito presso le scuole di specializzazione è valutato pari a un anno di tirocinio. Un decreto del Ministero della Giustizia dovrà disciplinare l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

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