venerdì 14 settembre 2012

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO

La Riforma del Lavoro (Lg. 92/12) ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell’associazione in partecipazione.

La prima importante novità riguarda la limitazione (massimo 3 unità) al numero degli associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:

ü  coniugale;

ü  di parentela entro il terzo grado;

ü  di affinità entro il secondo grado.

Qualora non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata, la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.

La seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

ü  qualora instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare;

ü  qualora instaurati o attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;

ü  qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

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