La
prima importante novità riguarda la limitazione
(massimo 3 unità) al numero degli
associati impegnati in una stessa attività, ad eccezione del caso in cui
essi siano legati all’associante da uno dei seguenti rapporti:
ü coniugale;
ü di parentela entro il
terzo grado;
ü di affinità entro il
secondo grado.
Qualora
non venga rispettata la limitazione in ordine al numero degli associati sopra indicata,
la norma prevede, senza possibilità di provare il contrario, che i rapporti con
tutti gli associati (sia quelli che conferiscono solo lavoro, sia capitale e
lavoro) si presumono di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Questa
disposizione è valida dal 18 luglio 2012, ad esclusione dei contratti di
associazione in partecipazione in vigore antecedentemente la predetta data e
certificati ai sensi degli artt.75 ss. del D.Lgs. n.276/03.
La
seconda importante novità è l’introduzione della presunzione relativa (salvo
prova contraria) che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro siano considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato:
ü qualora instaurati o
attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare;
ü qualora instaurati o
attuati senza che l’associante abbia provveduto a redigere e consegnare
all’associato, così come previsto dall’art.2552 c.c., il rendiconto
dell’attività (con cadenza annuale) ovvero dell’affare compiuto;
ü qualora l’apporto di
lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività.
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