venerdì 1 febbraio 2013

LAVORO ACCESSORIO: I CHIARIMENTI MINISTERIALI


Il Ministero del Lavoro, con la circolare 18 gennaio 2013, n.4, ha fornito importanti chiarimenti in merito al lavoro accessorio, recentemente modificato dalla Riforma Fornero (L. n.92/12).

A seguito delle modifiche effettuate all’art.70 del D.Lgs. n.276/03, il lavoro accessorio può essere utilizzato tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico: il compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti è pari ad € 5.000.

Nei confronti dei committenti imprenditori commerciali (qualunque soggetto, sia persona fisica che giuridica, indipendentemente dal settore dell’attività) o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ogni committente per compensi non superiori a € 2.000,00, rivalutati annualmente.

Per il settore agricolo vi sono dei limiti specifici, fermo restando il limite di € 5.000,00 per il lavoratore accessorio, ma senza il limite di € 2.000,00 per il committente.

In particolare nel settore agricolo il lavoro accessorio si applica:

·         alle attività lavorative di natura occasionale prestate nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;

·         alle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti.

Il lavoro accessorio può essere usato solo in via diretta e non per prestazioni svolte presso terzi (appalto). Il compenso può essere utile anche per il rinnovo del permesso di soggiorno: generalmente la soglia minima è pari a € 439,00 mensili per lo straniero senza familiari.

Ogni voucher ha un valore di € 10,00 ed è relativo a un’ora di lavoro (resta inteso che un’ora può essere retribuita con più voucher, ma un voucher non può coprire più ore di lavoro). Il voucher dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’acquisto.

Nel caso in cui il voucher sia usato in un periodo diverso da quello consentito il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato. La stessa conseguenza sanzionatoria è applicabile nel caso in cui si verifichi il superamento della soglia. Per evitare che il superamento della soglia possa trasformare il rapporto accessorio in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, il committente può opportunamente farsi rilasciare una dichiarazione da parte del lavoratore.

Il Ministero, riguardo al periodo transitorio, ricorda che i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013, rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio.

Tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei nuovi limiti di € 5.000,00 e € 2.000,00 e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria.

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