venerdì 8 marzo 2013

CONTRIBUTO UNA TANTUM DI LICENZIAMENTO


Nell’attesa che l’Inps comunichi le istruzioni necessarie per il versamento del contributo una tantum di licenziamento, si ricordano i nuovi obblighi cui sono chiamati i datori di lavoro in seguito alle previsioni introdotte dalla Riforma del Lavoro in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

La L. n.92/12 ha introdotto, infatti, un’ulteriore forma di finanziamento dell’indennità ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) e della mini-ASpI, cioè il versamento di un contributo, pari al 41% del massimale mensile ASpI (per il 2013 tale somma è di € 472,69) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

In sostanza se un lavoratore dipendente ha un’anzianità aziendale di 36 mesi il contributo totale da versare sarà pari a 472,69 x 3= 1418,07€, se di 24 mesi 472,69 x 2= 945,38 €.

Tenendo in considerazione il contenuto letterale della disposizione normativa (“per ogni dodici mesi”) si ritiene che non sia possibile frazionare in quote mensili la somma. Ciò significa che, in caso di anzianità di 25 mesi, l’importo da versare sarà pari a € 472,69.

In particolare, in assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che occorrerà versare il contributo unitamente ai contributi dovuti all’Inps, per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, daranno diritto all’ASpI ossia:

-       licenziamento (qualsiasi tipologia);

-       risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’art.7, L. n.604/66 (conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per motivo oggettivo in aziende che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.18, L. n.300/70);

-       recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nei rapporti di apprendistato.

Il contributo non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo previsto per la procedura di mobilità. Inoltre non occorrerà, per il periodo 2013-2015, versare il contributo in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali si siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In merito all’eventuale versamento del contributo sopraindicato anche per i collaboratori domestici, l’Inps è intervenuto con circolare n.25/13 stabilendone l’esclusione.

Nessun commento:

Posta un commento