Il Ministero del Lavoro, con il Vademecum
sulla Riforma del lavoro, è intervenuto in particolare in materia di
apprendistato con significative precisazioni:
·
Libretto
formativo del cittadino: strumento
documentale che non è mai stato implementato in una veste ufficiale
obbligatoria. Pertanto, in assenza, sarà possibile indicare il percorso
formativo svolto anche mediante un registro predisposto all’occorrenza, senza
particolari formalità da parte del datore di lavoro. Sulla base delle attività
registrate, si valuterà la legittimità della formazione erogata, anche mediante
la verifica della corrispondenza di quanto registrato con quanto svolto, in
caso di accessi ispettivi.
·
Tutor: viene precisato che le
violazioni connesse alla sua presenza non determinano automaticamente la non
validità del contratto di apprendistato, ma solo l’applicazione di sanzioni
amministrative. Inoltre, da tali violazioni non discenderà in via automatica
l’applicazione del versamento della differenza fino a contribuzione piena
maggiorata del 100%.
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