lunedì 29 luglio 2013

LAVORO ACCESSORIO E MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO


Il Ministero del Lavoro, con la nota 12 luglio 2013 prot. n.37/0012695, ha fornito importanti delucidazioni riguardo alle ipotesi in cui è applicabile la maxi sanzione per il lavoro nero nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio (voucher o  buoni lavoro).

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.38/10, aveva già ritenuto comminabile la maxi sanzione, nel caso in cui l’utilizzatore non abbia fatto la comunicazione preventiva Inps/Inail connessa all’attivazione delle prestazioni (per questo tipo di prestazioni non è prevista la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego).

Viene precisato che la mancata retribuzione delle prestazioni non può dare luogo all’applicazione della maxi sanzione, a condizione che sia stata effettuata la comunicazione preventiva agli istituti, ma potrà però implicare la trasformazione del rapporto in uno di natura subordinata a tempo indeterminato, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo secondo i parametri della subordinazione. A tal proposito si ricorda che la Riforma Fornero ha stabilito che il valore minimo di un’ora di lavoro è pari a un voucher.

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