Con la circolare
n.36 del 6 settembre, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito
al rilascio del DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla
sua validità temporale, in seguito alle modifiche apportate dalla L. n.98/13, rinviando
alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto riguarda
la sua concreta applicazione.

Il DURC acquisito
dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Decreto fare) per le ipotesi
di cui sopra è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. I
DURC rilasciati prima di tale data avranno una validità di 90 giorni, come stabilito
dalla disciplina previgente.
Il Ministero
conferma infine il preavviso di accertamento negativo che impone agli Enti implicati
nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di
invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tale
scopo, un termine non superiore a 15 giorni.
Per agevolare
questa fase la comunicazione di invito alla regolarizzazione deve pervenire all’interessato
(o al consulente del lavoro delegato o agli altri soggetti autorizzati) tramite
Pec e riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Tale previsione,
benché inerente ai contratti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia
di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.
Infine va ricordato
che, almeno fino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata
di 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.