lunedì 23 settembre 2013

DURC: LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DOPO IL DECRETO DEL FARE


Con la circolare n.36 del 6 settembre, Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al rilascio del DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla sua validità temporale, in seguito alle modifiche apportate dalla L. n.98/13, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto riguarda la sua concreta applicazione.

In base alle novità introdotte, il DURC "in corso di validità" deve essere acquisito: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art.38, co.1, lett.i), D.Lgs. n.163/06; per l’aggiudicazione del contratto; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Il DURC acquisito dopo il 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Decreto fare) per le ipotesi di cui sopra è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. I DURC rilasciati prima di tale data avranno una validità di 90 giorni, come stabilito dalla disciplina previgente.

Il Ministero conferma infine il preavviso di accertamento negativo che impone agli Enti implicati nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tale scopo, un termine non superiore a 15 giorni.

Per agevolare questa fase la comunicazione di invito alla regolarizzazione deve pervenire all’interessato (o al consulente del lavoro delegato o agli altri soggetti autorizzati) tramite Pec e riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Tale previsione, benché inerente ai contratti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.

Infine va ricordato che, almeno fino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata di 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

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