Al fine di garantire la
graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli
ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016,
la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
Alla luce di ciò è stato
emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 4 agosto 2014, le cui disposizioni si applicano agli accordi stipulati, in
sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e
in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data
di pubblicazione del decreto medesimo.
Il decreto affida il compito
di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi
quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali,
al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in
deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi
stabiliti dal decreto medesimo.
Il decreto disciplina,
inoltre, i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e
mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle
seguenti tipologie di criteri:
- termine di presentazione
delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto
ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di
lavoro;
- lavoratori beneficiari.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN
DEROGA
REQUISITI SOGGETTIVI: per quanto
riguarda i requisiti soggettivi e con riferimento ai lavoratori destinatari del
trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai
lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi
compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al
conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi
alla data d'inizio del periodo d'intervento.
Con riferimento alle
prestazioni in deroga relative all'anno 2014, le prestazioni possano essere
concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio
del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.
Il trattamento di cassa integrazione
guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici
qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice
civile.
CAUSALI DI CONCESSIONE DEL
TRATTAMENTO: il trattamento può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi
dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione
o sospensione dell'attività produttiva:
a) situazioni aziendali dovute
ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali
determinate da situazioni temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o
riorganizzazione.
Il trattamento non può essere
in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa
o di parte della stessa. Con riferimento alla sussistenza delle causali si
applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni
di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.
LA PROCEDURA: la domanda,
corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica
all'Inps e alla Regione entro il termine di 20 giorni dalla data in cui ha
avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di
presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del
trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del
termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana
anteriore alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di crisi che
coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene
sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e
delle relazioni industriali, e trasmesso telematicamente unitamente alla
domanda dall'azienda all'INPS.
LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL
TRATTAMENTO:
a) Imprese non soggette alla
disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
b) Imprese soggette alla
disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà
Annualità di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
11 mesi nell'arco di un anno
Annualità di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2015
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco di un anno
Al fine della determinazione
delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i
periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche
afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede
territoriale e/o in sede governativa.
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