Al fine di garantire la
graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli
ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016,
la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.
MOBILITA’ IN DEROGA
L'articolo 3 del decreto fissa
i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga prevedendo
che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possano
concedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai
lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.
REQUISITI SOGGETTIVI: possono
accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i
lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo
16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è
subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le
condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa
alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che
qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da
escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.
LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL
TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di
decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità
in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco
del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere
erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere
più erogato
I periodi massimi di
concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.
b) Lavoratori che alla data di
decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità
in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco
del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre
2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del
periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere
più erogato
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori
interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla
data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione
precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il
provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A.
ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese
plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi
la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori
che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai
trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità
ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti
ordinari e ridotti.
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