domenica 21 settembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: CIRCOLARE 19/2014, I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA. SECONDA PARTE: MOBILITA’ IN DEROGA

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, la L. n. 92/2012 ha previsto, per gli anni 2013-2016, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

MOBILITA’ IN DEROGA
L'articolo 3 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga prevedendo che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possano concedere con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI: possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La concessione degli stessi è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare si precisa che qualora al lavoratore sia liquidato il trattamento di Mini ASpI, è da escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.

LIMITI MASSIMI DI DURATA DEL TRATTAMENTO:
a) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi:
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
5 mesi nell'arco del periodo
5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere erogato
Periodo di riferimento
Dal 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato
I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

b) Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni
Periodo di riferimento
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014
Durata massima consentita
7 mesi nell'arco del periodo
7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016
Durata massima consentita
6 mesi nell'arco del periodo
6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Periodo di riferimento
Dai 1° gennaio 2017
Durata massima consentita
Il trattamento NON può essere più erogato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.
Si precisa che è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.


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