sabato 20 dicembre 2014

RIMBORSO DELLE QUOTE DI TFR NEL CASO DI SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con interpello n. 33 del 17 dicembre 2014 ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art 5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
Il quesito afferisce, inoltre, alla problematica riguardante la maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il Ministero, in risposta alla prima parte del quesito, richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n. 141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali il diritto al rimborso delle quote di TFR matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste.
Con riferimento ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, per quanto concerne la terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.

Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS pertanto che continuano a maturare le quote di TFR con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

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