La Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con interpello n. 33 del 17
dicembre 2014 ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità di
richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate
durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria per le società
sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n.
291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art
5, comma 6, L. n. 223/1991, nonché dai periodi di eventuale interruzione del
flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa.
Il quesito afferisce, inoltre,
alla problematica riguardante la maturazione o meno del TFR ex art. 2120 c.c.
dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D.
n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di
integrazione salariale.
Il Ministero, in risposta alla
prima parte del quesito, richiama quanto chiarito dall’INPS con circ. n.
141/1992 secondo la quale, per i periodi di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a
procedure concorsuali il diritto al rimborso delle quote di TFR matura in
considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei
rapporti di lavoro.
Qualora le imprese di cui
sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati,
resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante
il periodo di concessione tenuto conto che gli effetti della decadenza sopra
citati non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste.
Con riferimento ai periodi di
eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero
ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure
concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento
interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere
le quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, per quanto concerne la
terza questione, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non
necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha
luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte,
la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra
dunque che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto.
Diversamente, nel caso di
richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale, sussiste la
continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita
fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di
fruizione della CIGS pertanto che continuano a maturare le quote di TFR con
riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.
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