Con il Messaggio n. 9304 del
02 dicembre 2014, l’Inps informa che le lavoratrici possono optare in via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti
requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento
pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
(c. d. regime sperimentale donna), ai sensi dell’art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004,
in quanto l’art. 24 c. 14 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Già con il messaggio n. 9231
del 28 novembre 2014 erano stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle
modalità di esercizio dell’opzione in oggetto, nell’attesa di chiarimenti da
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Inps, con il medesimo
messaggio, ha precisato che le lavoratrici intenzionate a fruire della
cosiddetta “opzione donna” per andare in pensione, con 57 anni e 3 mesi di età
(58 anni e 3 mesi per le autonome) e 35 anni di contributi, possono presentare
la relativa domanda all’atto del pensionamento e non più entro il mese in cui maturano
i requisiti.
La pensione di anzianità, in
presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni
previste dalla legge, ovvero cessazione dell’attività di lavoro subordinato e
apertura della cd. finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda. Pertanto, le lavoratrici che
perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della
pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono
presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle
disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la
cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del
relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla
pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione
della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di
perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
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