Con il messaggio n. 9152 del
26 novembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la nuova
gestione del DURC interno cui è subordinata la spettanza dei benefici
contributivi.
Con riferimento al computo del
termine per regolarizzare, l’Inps precisa che il preavviso di DURC interno
negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate
entro 15 giorni dalla notifica e che per quanto concerne la modalità di computo
dei termini, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo,
l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga
al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; inoltre il giorno di
notifica non si computa.
Per quanto riguarda il mancato
pagamento delle sanzioni, si richiama il principio in base al quale ai fini
della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti
contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a
titolo di sanzioni. Pertanto, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso
di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento
dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo
e possano essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il
preavviso.
Al fine di consentire
l’adeguamento a tale principio, l’Istituto ha disposto che i datori di lavoro,
i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma
non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a
titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al
fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Inoltre, i suddetti, avvalendosi
della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando
l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”,
dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e
chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.
La Sede potrà annullare il
DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di
rateazione, sempre che riguardi solo importi
dovuti a titolo di sanzioni.
La “rimessione in termini” qui
descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del
presente messaggio.
Infine, è stato precisato che,
in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno,
sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al
mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di
DURC interno negativo.
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