sabato 29 novembre 2014

GESTIONE DEL DURC INTERNO: CHIARIMENTI INPS

Con il messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno cui è subordinata la spettanza dei benefici contributivi.
Con riferimento al computo del termine per regolarizzare, l’Inps precisa che il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica e che per quanto concerne la modalità di computo dei termini, qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; inoltre il giorno di notifica non si computa.
Per quanto riguarda il mancato pagamento delle sanzioni, si richiama il principio in base al quale ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Pertanto, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché  possa essere formato il DURC interno positivo e possano essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.
Al fine di consentire l’adeguamento a tale principio, l’Istituto ha disposto che i datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.
Inoltre, i suddetti, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)”, dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.
La Sede potrà annullare il DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che riguardi solo  importi dovuti a titolo di sanzioni.
La “rimessione in termini” qui descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del presente messaggio.

Infine, è stato precisato che, in considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo.

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