sabato 1 novembre 2014

L’ONERE DELLA PROVA NEL LICENZIAMENTO INTIMATO VERBALMENTE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22542 del 23 ottobre 2014 ha precisato che l’onere di provare l’avvenuta estromissione orale dal posto di lavoro grava sul lavoratore.
Secondo la giurisprudenza della stessa Corte, infatti, "qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente (lavoratore) ai sensi dell'art. 2697, secondo comma del codice civile" pone a carico del lavoratore l'onere della dimostrazione della sua estromissione.

Quindi, la Suprema Corte, nell'affermare che vi è solo la prova dell'allontanamento volontario della lavoratrice ricorrente, ritiene che difetta la prova della estromissione, né la dimostrazione di tale circostanza può essere deducibile, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalla mancata presentazione della società alla convocazione per il tentativo di conciliazione avanti alla DPL e dalla messa a disposizione, in tale sede, delle energie lavorative della stessa.

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