domenica 16 novembre 2014

MINISTERO DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, con la quale fornisce precisazioni ed indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex artt. 5 e 8, del DL n. 148/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni.
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ACCORDO SINDACALE
Il contratto di solidarietà, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro.
Dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, l'interruzione necessaria non dovrà essere inferiore ad un mese.
Dopo l'utilizzo della solidarietà per i primi di due anni (con accordo sindacale che preveda l'intero periodo di utilizzo) e dopo l'interruzione di cui sopra, l'eventuale prosecuzione di altri dodici mesi (nel quinquennio) deve essere preceduta, per le imprese con oltre 15 dipendenti, dalla riapertura delle procedure di mobilità. Per tutte sarà comunque necessario ripresentare una nuova domanda con il relativo verbale di accordo sindacale, che contempli anche la necessità dell'esubero.
In relazione alla duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene congrua una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua.
Occorre precisare che i contratti di solidarietà, stipulati tra le parti in pendenza di procedure di mobilità avviate ai sensi della L. n. 223/1991, possono essere stipulati sia nel corso della c.d. "fase sindacale" della procedura, sia nel corso della successiva fase amministrativa e pertanto dinanzi all'organo amministrativo preposto.
Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell'individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell'orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. È necessario, tuttavia, in tale caso, stipulare un successivo accordo sindacale integrativo, senza riattivare, ove prevista, la procedura ex lege n. 223/1991, che deve contenere i nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell'orario di lavoro. L'accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione ed alla D.T.L. competente.
LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'IMPRESA
L'istanza dell'impresa richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere presentata alla D.T.L. competente. Le istanze vengono vagliate seguendo l'ordine cronologico di presentazione presso la D.T.L., dato, quindi, dal protocollo di entrata presso le stesse.
ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI L. DA PARTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO
La D.T.L. competente deve effettuare non solo l'accertamento, con cadenza trimestrale, sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate, ma anche la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di proposizione dell'istanza nonché la verifica, tenendo conto degli indicatori economico-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
L'ammissione al contributo di solidarietà viene disposta dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione nel limite delle disponibilità finanziarie per tale ammortizzatore sociale.
CONTROLLI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ.
Le D.T.L., qualora in fase di verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa in corso di solidarietà, per qualunque causa come - a titolo esemplificativo - fallimento, liquidazione volontaria, coatta ecc., devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione tale avvenuta cessazione. In tal caso la D.T.L. deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie (codici IBAN) dei medesimi lavoratori
In tali casi, la scrivente Direzione Generale trasmette i dati suddetti all'INPS - sede provinciale competente - e, ai fini dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante da parte dell'Istituto, con mandato diretto trasferisce alla medesima sede provinciale dell'Istituto l'esatto importo totale da erogare ai lavoratori.
Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa.
LICENZIAMENTI
Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN COSTANZA DI REGIME DI SOLIDARIETÀ
In costanza di contratto di solidarietà, si ritiene possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la riduzione di orario applicata non si modificano.
Analogamente, nel caso in cui il periodo di formazione dell'apprendista venga a concludersi in costanza di solidarietà, si ritiene possibile la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ E CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

In caso di trasferimento di ramo d'azienda con personale interessato da un contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali, anche nell'ambito della procedura di cui all'art. 2112 del codice civile e dell'art. 47 L. n. 428/1990, e che presenti autonoma istanza alla D.T.L. competente.

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