domenica 23 novembre 2014

IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN ARRIVO: LEGGE DI STABILITA’ 2015 VS LEGGE 407/90

Con riferimento alla natura della riduzione del costo, l’articolo 12 del disegno della Legge di Stabilità 2015 è ambiguo: mentre da un lato, pare attribuisca la natura di “agevolazione contributiva” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, dall’altro la norma definisce la riduzione un “esonero” contributivo facendo quindi presumere che non si tratti di un’agevolazione contributiva ma piuttosto di una riduzione strutturale del costo del lavoro seppure temporanea.
La differenza è tutt’altro che priva di effetti: infatti se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato come agevolazione contributiva, scatterebbero in automatico una serie di norme che fissano condizioni tassative e stringenti per la relativa fruizione. Si ricorda infatti che la riduzione spetterebbe esclusivamente nel caso in cui fossero effettivamente rispettati i seguenti requisiti:
1. alla regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi;
2. all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4. l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della
contrattazione collettiva;
5. al fatto che l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
6. qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
l’assunzione deve riguardare una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori
sospesi;
7. alla circostanza che il datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA);
8. al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai Regolamenti comunitari.
Discutendo, invece, della convenienza rispetto ad altre agevolazioni attualmente vigenti, il disegno di legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei contributi, sopprime una delle agevolazioni storicamente più utilizzate nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero quella prevista dalla L. n. 407/90. Analizziamo dunque la convenienza delle due previsioni normative:
L. n. 407/1990:  prevede che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Inoltre, nell’ ipotesi che tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate del
Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del datore di lavoro.

-          Entità dello sgravio: 50% altri e 100% mezzogiorno e artigiani
-          Durata: 3 anni
-          Arco temporale di applicazione: senza limiti
-          Importo max fruibile: senza limiti
-          Requisito lavoratore: disoccupazione almeno 24 mesi
-          Ripetibile per il singolo lavoratore: sì

Gli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2016, non ci saranno sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo indeterminato.
Per la generalità dei datori di lavoro che operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti su tutto il territorio nazionale, la soppressione della legge n. 407/1990 risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele crescenti.
-          Entità dello sgravio: 100%, sono però dovuti i contributi INAIL
-          Durata: 3 anni
-          Arco temporale di applicazione: solo 2015
-          Importo max fruibile: max € 8060 annui
-          Requisito lavoratore: assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi

-          Ripetibile per il singolo lavoratore: no

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