Con riferimento alla natura
della riduzione del costo, l’articolo 12 del disegno della Legge di Stabilità
2015 è ambiguo: mentre da un lato, pare attribuisca la natura di “agevolazione
contributiva” alla riduzione del costo del lavoro per tre anni, dall’altro la
norma definisce la riduzione un “esonero” contributivo facendo quindi presumere
che non si tratti di un’agevolazione contributiva ma piuttosto di una riduzione
strutturale del costo del lavoro seppure temporanea.
La differenza è tutt’altro che
priva di effetti: infatti se l’intervento dell’articolo 12 fosse qualificato
come agevolazione contributiva, scatterebbero in automatico una serie di norme
che fissano condizioni tassative e stringenti per la relativa fruizione. Si ricorda
infatti che la riduzione spetterebbe esclusivamente nel caso in cui fossero
effettivamente rispettati i seguenti requisiti:
1. alla regolarità
dell’adempimento degli obblighi contributivi;
2. all’osservanza delle norme
poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3. al rispetto degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
4. l'assunzione non deve
costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della
contrattazione collettiva;
5. al fatto che l’assunzione
non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo;
6. qualora in azienda ci siano
in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale,
l’assunzione deve riguardare
una professionalità “sostanzialmente” diversa rispetto a quella dei lavoratori
sospesi;
7. alla circostanza che il
datore di lavoro deve realizzare il mantenimento dell’incremento netto
dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente
l’assunzione (cosiddetto calcolo ULA);
8. al rispetto delle
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dai
Regolamenti comunitari.
Discutendo, invece, della
convenienza rispetto ad altre agevolazioni attualmente vigenti, il disegno di
legge di stabilità per il 2015, nell’introdurre lo sgravio triennale totale dei
contributi, sopprime una delle agevolazioni storicamente più utilizzate nel
caso di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero quella prevista dalla L. n.
407/90. Analizziamo dunque la convenienza delle due previsioni normative:
L. n. 407/1990: prevede che, in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati, sospesi o in Cig da almeno
ventiquattro mesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati
nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Inoltre, nell’ ipotesi che
tali assunzioni siano effettuate da imprese operanti nelle zone svantaggiate
del
Mezzogiorno ovvero da imprese
artigiane, lo sgravio raggiunge il 100% della contribuzione totale a carico del
datore di lavoro.
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Entità dello sgravio: 50% altri e 100%
mezzogiorno e artigiani
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Durata: 3 anni
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Arco temporale di applicazione: senza limiti
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Importo max fruibile: senza limiti
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Requisito lavoratore: disoccupazione almeno 24
mesi
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Ripetibile per il singolo lavoratore: sì
Gli sgravi contributivi
dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 sono concessi per le assunzioni
decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la
soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n.
407/1990 è definitiva. Dunque, a partire dal 1 gennaio 2016, non ci saranno
sgravi contributivi di alcun genere in favore delle assunzioni a tempo
indeterminato.
Per la generalità dei datori
di lavoro che operano nelle zone del mezzogiorno e per gli artigiani operanti
su tutto il territorio nazionale, la soppressione della legge n. 407/1990
risulta più dannosa rispetto alla riduzione contributiva del contratto a tutele
crescenti.
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Entità dello sgravio: 100%, sono però dovuti i contributi
INAIL
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Durata: 3 anni
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Arco temporale di applicazione: solo 2015
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Importo max fruibile: max € 8060 annui
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Requisito lavoratore: assenza di contratti di lavoro
a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi
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Ripetibile per il singolo lavoratore: no
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