Con la circolare n. 137 del 5
novembre 2014, l’Inps fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo in caso
di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Infatti, secondo quanto
previsto dall’art. 5 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L.
n. 116/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista l’erogazione di un
incentivo per i datori di lavoro agricoli (si veda art. 2135 c.c.) che hanno
assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno
2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ( ovvero 34 anni e 364
giorni).
I giovani lavoratori assunti devono
trovarsi in una delle seguenti condizioni:
·
essere privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi;
·
essere privi di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
L’incentivo spetta sia per le
assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato,
anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo
determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: durata almeno
triennale, garanzia per il lavoratore di un periodo di occupazione minima di
102 giornate annue e redazione in forma scritta. Il beneficio viene
riconosciuto in caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. Si ricorda però che l’incentivo
potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione
soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale
netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo
di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di
OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi
dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di
OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 6 mensilità dopo
il primo anno di assunzione, 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione e,
infine, 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto
dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e
fino ad esaurimento dei fondi stanziati, unicamente mediante compensazione con
i contributi dovuti.
Il diritto all’incentivo è
subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei consueti requisiti
previsti per la generalità dei benefici contributivi.
È però opportuno rammentare
che un altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo
alle assunzioni, le quali devono comportare un incremento occupazionale netto
calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei
singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno
precedente all’assunzione.
Per accedere all’incentivo è
necessario inoltrare all’Inps un’stanza, la quale potrà essere presentata a
partire dal giorno 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica accedendo
al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno
del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Alle aziende ammesse al
beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione A3 .
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