domenica 9 novembre 2014

INPS: ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL’INCENTIVO LEGATO ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI

Con la circolare n. 137 del 5 novembre 2014, l’Inps fornisce le istruzioni per fruire dell’incentivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli.
Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DL n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, è prevista l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricoli (si veda art. 2135 c.c.) che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ( ovvero 34 anni e 364 giorni).
I giovani lavoratori assunti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
·         essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
·         essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: durata almeno triennale, garanzia per il lavoratore di un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue e redazione in forma scritta. Il beneficio viene riconosciuto in caso di proroga e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. Si ricorda però che l’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.
Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.
Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalità: 6 mensilità dopo il primo anno di assunzione, 6 mensilità dopo il secondo anno di assunzione e, infine, 6 mensilità dopo il terzo anno di assunzione.
L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati, unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.
Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei consueti requisiti previsti per la generalità dei benefici contributivi.
È però opportuno rammentare che un altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, le quali devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione.

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’Inps un’stanza, la quale potrà essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014 esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione A3 .

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