Si osserva che, a differenza
degli sportivi professionisti le cui prestazioni costituiscono oggetto di un
contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, non esiste una compiuta disciplina
civilistica relativa all’attività degli sportivi dilettanti.
Il legislatore fiscale ha
ricompreso le somme percepite per l’esercizio diretto dell’attività sportiva
dilettantistica nella categoria dei “redditi diversi”.
In particolare, l’articolo 67,
comma 1, lettera m), del TUIR, qualifica redditi diversi, “le indennità di
trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati …
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche;”.
Per la determinazione del
reddito imponibile, il successivo articolo 69, comma 2, del TUIR prevede un
regime di favore, statuendo che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e
i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale.”.
Le indennità chilometriche
possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal
soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività
mediante un proprio mezzo di trasporto e le stesse non concorrono a formare il
reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale.
Diversamente, se le
prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se
le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla
formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare
considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi
percepiti.
Le indennità chilometriche,
per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma
devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla
distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle
elaborate dall’ACI.
Per quanto concerne le
condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio
comunale, si ritiene possa essere confermato l’orientamento assunto dal
Ministero delle finanze secondo il quale il territorio comunale di riferimento
è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che
percepisce l’indennità chilometrica.
Al riguardo, il Ministero
delle finanze con la circolare n. 27 del 1986, ha ritenuto che la nozione di
trasferta contenesse un implicito riferimento al comune di residenza ed ebbe a
precisare che le spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate e la
indennità chilometrica vanno considerate ai fini della non imponibilità se
connesse ad una trasferta fuori del comune di residenza del percipiente.
La predetta circolare n. 27
del 1986 è stata richiamata nella risoluzione 4 maggio 1996, n. 65, avente ad
oggetto il medesimo argomento, e soprattutto, è stata confermata, unitamente a
quest’ultima risoluzione, dalla circolare n. 326 del 1997, con la quale sono
stati forniti chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente e
assimilati.
Si ritiene che l’attuale
formulazione dell’art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della non
configurabilità di un rapporto di lavoro nell’attività sportiva dilettantistica
e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario
nell’ambito dei redditi diversi, confermi il predetto orientamento, diretto a
considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le
indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora
abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede
dell’organismo erogatore.
Peraltro, le successive novità
legislative che hanno direttamente interessato l’art. 67, comma 1, lett. m) del
TUIR, ne hanno meglio precisato le attività e i soggetti cui è applicabile la
disciplina in esame, ma non hanno riguardato l’aspetto della determinazione
dell’imponibile, oggetto di questa nota.
Quanto precede vale nel
presupposto che l’attività svolta sia effettivamente riconducibile all’articolo
67, comma 1, lett. m), e non sia riscontrabile l’esistenza di un rapporto di
lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le
diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali.