venerdì 4 aprile 2014

ATTIVITÀ DI ESTETISTA: POSSIBILITÀ DI AFFIDARE LA DIREZIONE TECNICA DELL’IMPRESA IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere n. 53305 del 1 aprile 2014, ha espresso il proprio consenso all’associazione in partecipazione della direzione tecnica dell’attività di estetista.
Il rapporto tra il titolare dell’impresa e il direttore tecnico deve essere provato con la redazione per iscritto del contratto di associazione in partecipazione, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso per la prestazione dell’associato.

Infatti, il Ministero osserva che l’articolo 3, comma 01, recentemente introdotto dal D.Lgs. n. 147/ 2012, della legge 1 del 1990, espressamente prevede che “Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività”.

La formulazione non differisce da quelle relative ad altre attività imprenditoriali soggette a regolamentazione quali l’attività di installazione di impianti, di autofficina…
Per dette attività il Ministero si espresse con Circolare 3600/C affermando la possibilità di consentire ad un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti tecnici, acclarati tramite SCIA, di assolvere al criterio dell’immedesimazione al fine di abilitare l’impresa.
Considerata l’affinità tra l’attività di estetista e quelle contemplate nella circolare richiamata, soprattutto in riferimento alle modalità di scelta del responsabile tecnico, diverso dal titolare, si ritiene di dare risposta positiva al quesito, precisando però quanto segue.
Come precisato nella Circolare 3597/C di questo Ministero, affinché possa essere provato il rapporto di immedesimazione si richiama la necessità della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato.
Quanto precede per stabilire se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge).
Va evidenziato, al riguardo, che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell’esistenza di determinati requisiti, necessari per l’esercizio dell’impresa, altrimenti non posseduti dall’imprenditore. Grava, pertanto, su di lui l’onere di provarne la ricorrenza di fronte agli enti (SUAP, camere di commercio, commissioni provinciali per l'artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.


Appare d’altra parte opportuno che l’acquisizione di copia del contratto sia affiancata dall’acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine alla tipologia dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l’immedesimazione.

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