Il Ministero dello Sviluppo
Economico, con il parere n. 53305 del 1 aprile 2014, ha espresso il proprio
consenso all’associazione in partecipazione della direzione tecnica
dell’attività di estetista.
Il rapporto tra il titolare
dell’impresa e il direttore tecnico deve essere provato con la redazione per
iscritto del contratto di associazione in partecipazione, da cui risulti il
numero di ore e/o il compenso per la prestazione dell’associato.
Infatti, il Ministero osserva
che l’articolo 3, comma 01, recentemente introdotto dal D.Lgs. n. 147/ 2012,
della legge 1 del 1990, espressamente prevede che “Per ogni sede dell'impresa
dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in
possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce
la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il
responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico
amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione
certificata di inizio di attività”.
La formulazione non differisce
da quelle relative ad altre attività imprenditoriali soggette a regolamentazione
quali l’attività di installazione di impianti, di autofficina…
Per dette attività il
Ministero si espresse con Circolare 3600/C affermando la possibilità di
consentire ad un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti
tecnici, acclarati tramite SCIA, di assolvere al criterio dell’immedesimazione
al fine di abilitare l’impresa.
Considerata l’affinità tra
l’attività di estetista e quelle contemplate nella circolare richiamata, soprattutto
in riferimento alle modalità di scelta del responsabile tecnico, diverso dal
titolare, si ritiene di dare risposta positiva al quesito, precisando però
quanto segue.
Come precisato nella Circolare
3597/C di questo Ministero, affinché possa essere provato il rapporto di
immedesimazione si richiama la necessità della redazione per iscritto del
relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per
la prestazione dell’associato.
Quanto precede per stabilire
se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un lavoratore dipendente o un
socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le
figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente
dalla legge).
Va evidenziato, al riguardo,
che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell’esistenza di
determinati requisiti, necessari per l’esercizio dell’impresa, altrimenti non
posseduti dall’imprenditore. Grava, pertanto, su di lui l’onere di provarne la
ricorrenza di fronte agli enti (SUAP, camere di commercio, commissioni
provinciali per l'artigianato) preposti al loro accertamento, tipicamente
mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.
Appare d’altra parte opportuno
che l’acquisizione di copia del contratto sia affiancata dall’acquisizione di
una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in
ordine alla tipologia dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità
del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza
l’immedesimazione.
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