venerdì 28 marzo 2014

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL

In attesa dell’adozione dell’apposito decreto interministeriale che dà attuazione alla riduzione dei premi Inail di cui alla L. 147/2013, l’Inail ha precisato che tale riduzione è stata fissata nella misura del 14,17% ed è cumulabile con il bonus oscillazione tassi.
L’Istituto ha, inoltre, fornito precisazioni in merito all’oggetto della riduzione e alle modalità applicative della stessa.

PREMI E CONTRIBUTI OGGETTO DELLA RIDUZIONE: la riduzione percentuale prevista si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l’assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La riduzione si applica altresì ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sono esclusi dalla riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147.

MODALITÀ APPLICATIVE DELLA RIDUZIONE

1.       SOGGETTI CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO
I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.
I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.

2.       SOGGETTI CHE ASSOLVONO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO TRAMITE PREMI SPECIALI UNITARI (imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio)
I soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42 del Testo Unico, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.

3.       SOGGETTI CHE ABBIANO INIZIATO L’ATTIVITÀ DA NON OLTRE UN BIENNIO
La riduzione per i premi e contributi si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio.

4.        MODALITÀ OPERATIVE DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell’Istituto.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento.

5.       MODIFICA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI
La individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione, valgono, nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016.

6.       MISURA DELLA RIDUZIONE
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, per l’anno 2014 è pari al 14,17 %.

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2014

La percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva approvazione.

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