venerdì 21 marzo 2014

MISURE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE: LE NOVITÀ DELLA L. N. 9/2014

Con la Circolare 4 marzo 2014, n. 5 protocollo n. 31/0001261, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprende i contenuti della L. n. 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio scorso,la quale ha convertito il D.L. n. 145/2013 che, all'art. 14, ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l'occupazione di lavoratori "in nero", la violazione della disciplina in materia di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
In sede di conversione l'art. 14 ha subito alcune modifiche che rendono in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di consumazione dell'illecito.
  • MAXISANZIONE PER IL LAVORO "NERO": il Legislatore ha previsto che l'importo delle sanzioni amministrative sia aumentato del 30 per cento e che restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ciò significa che:

a) in relazione alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 145/2013, cioè prima del 24 dicembre 2013, si applicherà evidentemente la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l'applicazione della diffida;
b) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore del citato D.L. e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9/2014 (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
c) in relazione alle violazioni commesse a far data dall'entrata in vigore della L. n. 9/2014 (ossia a far data dal 22 febbraio 2014), si applicheranno le sanzioni amministrative aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile ma non la procedura di diffida.

Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell'illecito si ricorda che tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. b) così come, in relazione ad un rapporto di lavoro "in nero" iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. c).

  • REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: il Legislatore è intervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.) sono aumentate del 30%. Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l'aumento del 30% già previsto dal D.L. n. 145/2013 e pertanto i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

  • IMPORTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI LAVORO: diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145/2013, la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali. Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha altresì stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall'entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013).

Né deriva che le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.

Nessun commento:

Posta un commento