Con il D.D. n. 264 del 19
aprile 2013 modificato dal D.D. n. 390 del 3 giugno 2013 il Ministero del
Lavoro ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata
proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di
cui all’articolo 6 della L. n. 223/1991, dei lavoratori oggetto di
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici
previsti dagli artt. 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.
Con i citati decreti è stata
prevista, nel limite complessivo di 20.000.000 di euro, la concessione di un
beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno
assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano
stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione
di attività o di lavoro.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, si
precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è
equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto,
in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, c. 7, della L. n.
604/1966.
I decreti si applicano a decorrere dal primo
gennaio 2013.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in
caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già
agevolabile ai sensi del decreto.
Il beneficio può altresì essere riconosciuto
in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013,
di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora
vigenti liste della cosiddetta “piccola
mobilità”, secondo quanto prevedeva l'art.
4 c. 1 del D.L. 148/1993 convertito con modificazioni dalla L. n.
236/1993; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato
oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In
osservanza dell’art. 4 c. 12 lett. a), L. n. 92/2012, il beneficio non è
ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza
all’assunzione a tempo indeterminato del
lavoratore.
Dopo una prima assunzione a
termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di
un’altra assunzione agevolata, se alla data della seconda o successiva
assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento.
Con riferimento ai rapporti a
tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di
durata inferiore a sei mesi.
In caso di assunzione e trasformazione a tempo
indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in
favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo
utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in
conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
In considerazione della
circostanza che il beneficio, come
indicato nel preambolo del decreto, è finalizzato a promuovere la
ricollocazione di lavoratori per i quali in passato era previsto un altro
incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un
diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.
Ai sensi dell’art. 1, commi
1175 e 1176, della L. n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni
di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro,
di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
I benefici sono subordinati
anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della L. n. 92/2012.
Il decreto subordina i
benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006
del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
I benefici sono altresì subordinati alla
circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art.
1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006.
In caso di rapporto a tempo
determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e
durata proporzionalmente ridotte.
In caso di proroga e trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto
ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo
rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con
lavoratori iscritti nelle allora vigenti
liste della cosiddetta “piccola
mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente
dalla data della proroga e della trasformazione.
Per rapporti di durata inferiore al mese di
calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per
cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per
il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di
calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce
l’importo di € 190; per gli eventuali mesi
di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si
riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato
degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere
commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di
riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo
mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di
giorni lavorati.
In caso di rapporto a tempo parziale il
beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso
il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo
pieno, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale
dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la
misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso
alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in
relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione
dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva
trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre
proporzionalmente il bonus.
Il beneficio previsto dal
decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si
applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni
dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di
apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7 c. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, con
lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e
comunque iscritti nelle liste di
mobilità ai sensi dell'articolo 4 c. 1 del
D.L. n. 148/1993 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 236/1993 si precisa che a prescindere dalla circostanza se, a seguito mancata proroga delle
disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, tali rapporti possano
essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a
parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013, si
chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di
cui alla L. n. 223/1991.
Pertanto, poiché il beneficio
previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le
conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta
piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere
il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.
Per accedere ai benefici è
necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a
pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
circolare.
La domanda di ammissione ai
benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al
modulo “LICE”, disponibile all’interno del
Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale
Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.
In caso di proroga o
trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere
presentata una nuova istanza.
Trascorsi 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali
dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini
indicati.
Dell’avvenuta definizione
verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito
internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione,
con l’indicazione in caso di accoglimento dell’istanza, dell’importo
complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile.
In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al
beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione
a tempo indeterminato.
I datori di lavoro ammessi al
beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i
contributi dovuti.
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