venerdì 14 marzo 2014

BONUS 190 EURO PER ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI PER GMO: PRONTE LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Con il D.D. n. 264 del 19 aprile 2013 modificato dal D.D. n. 390 del 3 giugno 2013 il Ministero del Lavoro ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della L. n. 223/1991, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli artt. 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

Con i citati decreti è stata prevista, nel limite complessivo di 20.000.000 di euro, la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
 Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, c. 7, della L. n. 604/1966.
 I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.
 Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato  di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.
 Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato, effettuata nel 2013, di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'art.  4 c. 1 del D.L. 148/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 236/1993; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4 c. 12 lett. a), L. n. 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione  a tempo indeterminato del lavoratore.
Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se alla data della seconda o successiva assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento.

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
 In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio, come  indicato nel preambolo del decreto, è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali in passato era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della L. n. 92/2012.
Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
 I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. art. 1, par. 1, lett. h), reg. (CE) 1998/2006.

In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
 In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori  iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta  “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione.
 Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi  di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato.
 Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati.
 In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento  della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus.

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
 Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7 c. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque  iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo  4 c. 1 del D.L. n. 148/1993  convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993 si precisa che a prescindere dalla circostanza  se, a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013, si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla L. n. 223/1991.
Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del  Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.
In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.
 Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.
Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione in caso di accoglimento dell’istanza, dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile.
 In caso di insufficienza delle risorse,  l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

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