Con circolare n. 62 del 18
dicembre 2014, l’Inail ha diffuso le linee guida per la trattazione dei casi di
infortuni in itinere con particolare riferimento ai casi di deviazione dal
tragitto casa-lavoro per motivi di carattere personale e familiare.

Come noto l’art. 12 del D.Lgs.
n. 38/2000 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel
“caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate[…]. L’interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente
rilevanti”.
In particolare, quesiti sono
stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione
effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente
tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel
normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del
figlio.
L’Istituto, acquisito il parere
dell’Avvocatura generale, ritiene di poter estendere la tutela assicurativa
agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni di cui all’oggetto, per i
motivi che di seguito si espongono.
Infatti, anche la Suprema
Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione
del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell’uso del mezzo privato da
parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli “standards
comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze
tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità
familiare”.
A tal proposito, la Suprema
Corte ha tuttavia sottolineato che “la valutazione delle circostanze di fatto
della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale
potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in
proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata
non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che
giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse
della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o,
ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi
comunitari […]”.
Ciò premesso, in
considerazione del criterio interpretativo esposto nonché dell’orientamento
univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari
addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio
in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro,
interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa
verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso
alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.
Tale riconoscimento è,
infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del
singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il
tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo
familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile,
ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso
effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la
cui violazione è anche penalmente sanzionata.