sabato 17 gennaio 2015

INAIL: LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI CASI DI INFORTUNI IN ITINERE E DEVIAZIONI PER RAGIONI PERSONALI

Con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, l’Inail ha diffuso le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere con particolare riferimento ai casi di deviazione dal tragitto casa-lavoro per motivi di carattere personale e familiare.
Come noto l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate[…]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”.
In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.
L’Istituto, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni di cui all’oggetto, per i motivi che di seguito si espongono.
Infatti, anche la Suprema Corte ha più volte evidenziato che per verificare se la scelta della deviazione del percorso casa-lavoro e viceversa, nonché dell’uso del mezzo privato da parte del lavoratore sia necessitata, si deve fare riferimento agli “standards comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha tuttavia sottolineato che “la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari […]”.
Ciò premesso, in considerazione del criterio interpretativo esposto nonché dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati.

Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

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