Si ricorda che le aziende che
hanno utilizzato, nel corso del 2014, lavoratori in somministrazione sono
tenute a comunicare entro il 31 gennaio 2015 alle rappresentanze aziendali e,
in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione oltre alla
durata dei contratti e alla qualifica dei lavoratori interessati.
I dati obbligatoriamente
richiesti, e che devono essere inseriti nel modello, sono:
·
il numero dei contratti di somministrazione di
lavoro conclusi;
·
i motivi dell’utilizzo;
·
la durata dei contratti;
·
il numero e la qualifica dei lavoratori (la
comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo
il dato numerico).
L’invio potrà avvenire
tramite: consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
Si ricorda inoltre che la
comunicazione annuale non è l’unica comunicazione obbligatoria prevista dalla
normativa in materia di lavoro somministrato. Infatti, l’azienda utilizzatrice
di lavoratori somministrati dovrà comunicare anche il numero e i motivi del
ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione stesso. Soltanto ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità nello stipulare il contratto, l’utilizzatore potrà fornire le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del
contratto di somministrazione.
La norma prevede, in caso di
mancato o non corretto adempimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.
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