Con la Risposta all’interpello
n. 9 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito la corretta
interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede
che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della
responsabilità solidale negli appalti.

Si ricorda, inoltre, che l’art.
9, comma 1, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013, ha specificato che
le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti
retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, con
esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
L’istituto della responsabilità
solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto e la
previsione che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai
contratti collettivi applicati a tali lavoratori è da ritenersi conforme alla
ratio della norma.