domenica 26 aprile 2015

ESCLUSIONE DEL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI: COSA PREVEDE IL CCNL DELL’APPALTATORE?

Con la Risposta all’interpello n. 9 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.
Il Ministero, nelle premesse, ricorda che l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 individua un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, avente ad oggetto i trattamenti retributivi, nonché il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto e al periodo di esecuzione dello stesso, entro il limite di due anni dalla sua cessazione; tale disciplina fa comunque salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 9, comma 1, D.L. n. 76/2013 convertito nella L. n. 99/2013, ha specificato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali possano esplicare i propri effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

L’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto e la previsione che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati a tali lavoratori è da ritenersi conforme alla ratio della norma.

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