La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 6944/2015, ha enunciato gli elementi che configurano un distacco
genuino, caratteristiche già rinvenibili nel dettato dell’articolo 30 del D.Lgs.
n. 276/2003, ovvero:
·
la temporaneità;
·
l’interesse del distaccante;
·
la conservazione del potere direttivo in capo al
distaccante.
Il distacco rientra nell’alveo
di operatività del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il distaccante,
il quale, per esigenze produttive può porre temporaneamente uno o più
lavoratori, i distaccati, a disposizione di un altro soggetto, il distaccatario,
per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Qualora il distacco avvenga all’interno
dei gruppi di impresa, la legittimità risulta poi rafforzata nei suoi elementi
caratterizzanti.
Nonostante il trattamento
economico e normativo rimanga a carico del datore di lavoro distaccante, la
fatturazione da parte del distaccante al distaccatario del mero costo del
lavoro non è vietata, sempre che non sia presente un “utile”.
Alla disciplina del distacco
si applicano comunque delle limitazioni, e in particolare:
- la necessità di raccogliere il consenso del
lavoratore qualora, durante il distacco, debba svolgere mansioni diverse,
sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto;
- nel caso in cui il distacco comporti lo
svolgimento della prestazione lavorativa presso una unità lavorativa che dista
oltre 50 km da quella originaria, lo stesso deve essere giustificato da
comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
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