Con l’art. 49 c. 3 del D.Lgs.
n. 81/2015 (in vigore dal 25/06/2015) è stato prevista, per il lavoro
accessorio una comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o
professionisti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa che riporti:
·
i dati anagrafici e il codice fiscale del
lavoratore;
·
il luogo di svolgimento della prestazione.
La norma prevede che tale
comunicazione debba essere effettuata alla DTL territorialmente competente per
via telematica (ivi compresi sms o email).

Per tutti gli altri
committenti (non rientranti nella cat
egoria degli imprenditori o dei
professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito
all’obbligo comunicativo rispetto al passato.
Si rammenta infine che è stato
disciplinato un periodo transitorio, pertanto fino al 31 dicembre 2015, resta
fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni
di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
81/2015, ovvero fino al 24 giugno 2015.
Si precisa infine che, con
nota n. 3337 del 25 giugno 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che la
comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio in capo alle
Direzioni territoriali del lavoro, sarà effettuata agli Istituti previdenziali
secondo le attuali procedure, al fine di approfondire l’attuazione dell’obbligo
di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche.
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