lunedì 29 giugno 2015

Lavoro accessorio: prime indicazioni sulla nuova comunicazione preventiva e slittamento della sua applicabilità

Con l’art. 49 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 (in vigore dal 25/06/2015) è stato prevista, per il lavoro accessorio una comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell’inizio della prestazione lavorativa che riporti:

·         i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore;
·         il luogo di svolgimento della prestazione.

La norma prevede che tale comunicazione debba essere effettuata alla DTL territorialmente competente per via telematica (ivi compresi sms o email).
In attesa di ulteriori chiarimenti e implementazioni operative da parte del Ministero, si ritiene che il suddetto obbligo possa essere assolto mediante trasmissione alla DTL tramite posta elettronica all’indirizzo: DTL-xxxx@lavoro.gov.it ovvero sulla PEC: DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it) (dove la xxxx deve essere sostituita dalla Provincia competente).
Per tutti gli altri committenti (non rientranti nella cat
egoria degli imprenditori o dei professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito all’obbligo comunicativo rispetto al passato.
Si rammenta infine che è stato disciplinato un periodo transitorio, pertanto fino al 31 dicembre 2015, resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero fino al 24 giugno 2015.


Si precisa infine che, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio in capo alle Direzioni territoriali del lavoro, sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure, al fine di approfondire l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche.

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