giovedì 29 settembre 2011

L'IPOTESI DI DEMANSIONAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE

Con il recente Interpello n. 39 del 21 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione della legittimità del patto di demansionamento avvenuto tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre al momento del suo rientro al lavoro prima del compimento dell’anno di vita del bambino.
La richiesta di Interpello è stata sollevata dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro che ha proposto il quesito circa la corretta interpretazione dell’art. 56 del D.Lgs. n. 151/2001 in riferimento alle modalità di esercizio del diritto della lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto di lavoro successivamente alla fruizione del periodo di astensione per maternità e all’eventuale patto, con il datore di lavoro, avente per oggetto  l’assegnazione della lavoratrice a mansioni inferiori con eventuale decurtazione della retribuzione, in risposta all’impossibilità di adibire la stessa alle mansioni da ultimo svolte o comunque equivalenti.
La problematica si inquadra nell’ambito dell’applicazione giuridica dell’art. 2103 c.c. riguardante il concetto di “equivalenza delle mansioni” e la possibilità di mobilitare le mansioni attribuite al lavoratore, esclusivamente in orizzontale o in verticale, escludendo  così la possibilità di una mobilità verso il basso.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario della Cassazione aveva già ammesso il patto di demansionamento con assegnazione al lavoratore di mansioni e conseguente retribuzione inferiore a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, esclusivamente per evitare un licenziamento, considerando prevalente, in tale ipotesi, l’interesse preminente del lavoratore stesso alla conservazione del posto di lavoro, e quindi come extrema ratio per la salvaguardia del posto di lavoro.
Fermo restando, quindi, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre per tutto il periodo della maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino e la disposizione del menzionato art. 2103 c.c., si rende necessaria la definizione dei confini entro cui il datore di lavoro possa proporre legittimamente alla lavoratrice l’attribuzione di mansioni inferiori alle ultime svolte.
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, sembra quindi potersi considerare lecito il patto di demansionamento tra il datore di lavoro e la lavoratrice madre rientrante in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino a patto però che ci siano delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi che non permettono la scelta tra diverse ed altre alternative per poter garantire la conservazione del posto di lavoro.
Non appare, di contro, lecito, finché perdura il periodo di divieto di licenziamento, che dalla soluzione così prospettata, consegua anche la decurtazione della retribuzione in quanto appare sostanzialmente in contrasto con la finalità della norma   

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