venerdì 10 febbraio 2012

DURC non autocertificabile

Il Ministero del lavoro è intervenuto con nota del 16 gennaio 2012, in risposta alla lettera congiunta inviata dalle parti sociali dell'edilizia, per ribadire la non autocertificabilità del Durc  in quanto si tratta di un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
L’Inps e l’Inail con una nota congiunta del 26 gennaio 2012 chiariscono che dal prossimo 13 febbraio la richiesta di DURC per appalto, subappalto e affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
La possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni deve, quindi, intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati, o nel caso in cui questo deve essere trasmesso all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.

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