venerdì 25 maggio 2012

SCONTI FISCALI PER LE ASSUNZIONI DI SVANTAGGIATI AL SUD

Con comunicato stampa del 10 maggio 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che sono pronte le regole per ottenere sconti fiscali in merito alle assunzioni di lavoratori “svantaggiati” al Sud.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.  Le regole sono state fissate, con un decreto attuativo, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di comune accordo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale. 
Potrà essere assunto come lavoratore “svantaggiato”:

·         chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
·         chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 
·         i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
·         chi vive solo con una o più persone a carico;
·         i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna;
·         chi è membro di una minoranza nazionale;
·         i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore “svantaggiato” e nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione per ogni lavoratore “molto svantaggiato”. Il bonus per ogni unità lavorativa è calcolato sulla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mensilmente, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Le modalità e le procedure per la concessione del bonus saranno definite dalle singole Regioni con apposito provvedimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il bonus, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi, né il valore della produzione, ai fini dell’Irap.
Si perde il diritto al bonus quando: il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione; i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle altre imprese; vi è accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, a quella contributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L’agevolazione non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.


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