Con l’entrata in vigore del DLgs 167/2011, il contratto di apprendistato è diventato per legge un rapporto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, con la conseguenza che non vi potrà essere un termine per il rapporto di lavoro.
Lo stesso Decreto, all’art. 4 comma 5, ha però previsto che per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possano prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Pertanto il sopraccitato campo “data fine rapporto” coinciderà con la data di cessazione del contratto di apprendistato soltanto in caso di attività stagionali. Negli altri casi invece la data di fine rapporto coinciderà con il termine del periodo formativo.
Si segnala inoltre che nel campo “qualifica professionale” si deve inserire la qualifica che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di formazione.
Per concludere, nel campo “tipologia di formazione” il datore di lavoro potrà optare per una delle seguenti soluzioni:
·
esterna, nel caso in cui l’impresa non possieda la capacità
formativa;
·
integrata, se l’impresa, pur possedendo la capacità formativa
interna, ritenga necessario integrarla con percorsi formativi esterni;
·
interna, nel caso in cui l’impresa abbia la capacità formativa
interna, individuata sulla base dei requisiti ed i criteri fissati dalla
contrattazione collettiva.
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