giovedì 31 maggio 2012

IDONEITA' ABITATIVA PER EXTRAUE NON AUTOCERTIFICABILE

Il Ministero del’interno, con la circolare n. 3461 del 21/05/2012, ha precisato che l’attestato di idoneità abitativa richiesto dall’art. 29 del T.U. immigrazione in caso di ricongiungimento familiare, essendo un’attestazione di conformità tecnica predisposta dagli Uffici comunali non assume la natura di certificato e pertanto non può essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000.
L’idoneità abitativa infatti è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere puramente tecnico finalizzati ad accertare che l’alloggio in oggetto sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (dicitura prevista dall’art.40, c.2 del DPR 445/2000), pena l’ invalidità dell’idoneità alloggiativa.
La precisazione del Ministero dell’interno fa seguito alla circolare interministeriale 17/04/2012 n.3, con la quale erano state fornite alcune indicazioni in merito alla possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive per attestare stati, qualità personali, fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, in particolare dopo l’entrata in vigore del DL 5/2012 che modificando (con efficacia dal 1° gennaio 2013) il DPR 394/1999 ha soppresso la limitazione in esso contenuta riferita alle disposizioni speciali contenute in legge e regolamenti riguardanti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
In sostanza dopo l’emanazione del decreto semplificazione era apparso possibile anche per lo straniero ricorrere all’autocertificazione per attestare qualsiasi documenti richiesto dal T.U. immigrazione e dal su o regolamento di attuazione.
Secondo il Ministero dell’interno non è così: come già ribadito, in caso di ricongiungimento familiare l’attestato di idoneità alloggiativa rilasciato dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere tecnico, non avendo natura di certificato, ma di attestazione di conformità, non può essere sostituito da un’autocertificazione.

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