Il
Ministero del’interno, con la circolare n. 3461 del 21/05/2012, ha precisato
che l’attestato di idoneità abitativa richiesto dall’art. 29 del T.U.
immigrazione in caso di ricongiungimento familiare, essendo un’attestazione di
conformità tecnica predisposta dagli Uffici comunali non assume la natura di
certificato e pertanto non può essere autocertificato ai sensi del DPR
445/2000.
L’idoneità abitativa infatti è attestata dagli uffici comunali a seguito di
accertamenti di carattere puramente tecnico finalizzati ad accertare che
l’alloggio in oggetto sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la
dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (dicitura
prevista dall’art.40, c.2 del DPR 445/2000), pena l’ invalidità dell’idoneità
alloggiativa.
La precisazione del Ministero dell’interno fa seguito alla circolare
interministeriale 17/04/2012 n.3, con la quale erano state fornite alcune
indicazioni in merito alla possibilità di ricorrere alle dichiarazioni
sostitutive per attestare stati, qualità personali, fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici, in particolare dopo l’entrata in
vigore del DL 5/2012 che modificando (con efficacia dal 1° gennaio 2013) il DPR
394/1999 ha soppresso la limitazione in esso contenuta riferita alle
disposizioni speciali contenute in legge e regolamenti riguardanti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
In sostanza dopo l’emanazione del decreto semplificazione era apparso possibile
anche per lo straniero ricorrere all’autocertificazione per attestare qualsiasi
documenti richiesto dal T.U. immigrazione e dal su o regolamento di attuazione.
Secondo il Ministero dell’interno non è così: come già ribadito, in caso di
ricongiungimento familiare l’attestato di idoneità alloggiativa rilasciato
dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere tecnico, non
avendo natura di certificato, ma di attestazione di conformità, non può essere
sostituito da un’autocertificazione.
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