venerdì 8 giugno 2012

PUBBLICATO IL G.U. IL DPCM PER LA DETASSAZIONE PER L'ANNO 2012


Sulla G.U. n. 125 del 30 maggio 2012 è stato pubblicato il DPCM 23 marzo 2012 che consente di rendere operativa la detassazione per l’anno 2012 che sarà applicabile al lavoratore subordinato che nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di lavoro dipendente, comprensivo delle somme agevolate per lo stesso anno, non superiore ad € 30.000,00.

L’importo massimo detassabile per l’anno 2012 è pari ad € 2.500,00 lordi.

Il datore di lavoro applicherà in automatico la detassazione per i lavoratori dipendenti a cui  ha  rilasciato  la  certificazione  Cud2012  con  l’indicazione  dei  redditi  di  lavoro dipendente di tutto l’anno 2011 (365 gg.) non superiore a quanto precedentemente indicato.

Il  dipendente,  in  presenza  di  altro  reddito  di  lavoro  dipendente  prodotto  presso  altro datore di lavoro nell’anno 2011, dovrà opportunamente comunicare al sostituto d’imposta (datore  di  lavoro  principale)  l’eventuale  inapplicabilità  della  detassazione  (es.  il dipendente  pur  in  forza  per  tutto  l’anno  2011  presso  il  datore  di  lavoro  potrebbe  aver svolto  altra attività  di  lavoro  dipendente  - esempio  lavoro  a  chiamata    superando  la soglia di € 30.000,00 permessa per l’applicazione della detassazione nell’anno 2012).

In caso di assunto nell’anno 2011, senza conguaglio complessivo dei redditi, il dipendente per l’applicazione della detassazione dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito dagli altri datori di lavoro nell’anno 2011.

In  caso  di  nuovo  assunto  nell’anno  2012,  il  datore  di  lavoro  non  applicherà  in automatico  la detassazione  non  essendo  a  conoscenza  del  reddito  di  lavoro dipendente  prodotto  nell’anno  2011; tuttavia  il  dipendente  per  l’applicazione  della detassazione  potrà  attestare  per  iscritto  l’importo  del  reddito  di  lavoro  dipendente percepito nell’anno 2011.

Il  datore  di  lavoro,  qualora  verificasse più  vantaggiosa  l’applicazione  della  tassazione ordinaria anziché della detassazione, applicherà la tassazione più favorevole.

Per l’anno 2012 la detassazione sarà consentita se le somme collegate ad incrementi di  produttività,  qualità,  redditività,  innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività siano previste da:

-        accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale (art.26, co. 1 D.L. n.98/11);

-        contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello  aziendale  o  territoriale  da  associazioni dei  lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  o  territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti (anche ex intese/contratti di prossimità ai sensi dell’art.8 D.L. n.138/11 (art.22, co. 6 L. n.183/11).

L’applicazione della detassazione dal mese di giugno consente in presenza di accordi già sottoscritti di recuperare la detassazione anche sugli importi agevolabili erogati da gennaio 2012.

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