Sulla G.U.
n. 125 del 30 maggio 2012 è stato pubblicato il DPCM 23 marzo 2012 che consente
di rendere operativa la detassazione per l’anno 2012 che sarà applicabile al
lavoratore subordinato che nell’anno 2011 abbia percepito un reddito di lavoro dipendente,
comprensivo delle somme agevolate per lo stesso anno, non superiore ad € 30.000,00.
L’importo massimo detassabile per l’anno
2012 è pari ad € 2.500,00 lordi.
Il datore di
lavoro applicherà in automatico la detassazione per i lavoratori dipendenti a cui ha
rilasciato la certificazione Cud2012
con l’indicazione dei
redditi di lavoro dipendente di tutto l’anno 2011 (365
gg.) non superiore a quanto precedentemente indicato.
Il dipendente,
in presenza di
altro reddito di
lavoro dipendente prodotto
presso altro datore di lavoro
nell’anno 2011, dovrà opportunamente comunicare al sostituto d’imposta (datore di
lavoro principale) l’eventuale
inapplicabilità della detassazione
(es. il dipendente pur
in forza per
tutto l’anno 2011
presso il datore
di lavoro potrebbe
aver svolto altra attività di
lavoro dipendente - esempio
lavoro a chiamata
– superando la soglia di € 30.000,00 permessa per
l’applicazione della detassazione nell’anno 2012).
In caso di assunto nell’anno 2011, senza
conguaglio complessivo dei redditi, il dipendente per l’applicazione della
detassazione dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro
dipendente percepito dagli altri datori di lavoro nell’anno 2011.
In caso
di nuovo assunto nell’anno
2012, il datore
di lavoro non
applicherà in automatico la detassazione non
essendo a conoscenza
del reddito di lavoro dipendente prodotto
nell’anno 2011; tuttavia il
dipendente per l’applicazione della detassazione potrà
attestare per iscritto
l’importo del reddito
di lavoro dipendente percepito nell’anno 2011.
Il datore
di lavoro, qualora
verificasse più vantaggiosa l’applicazione della
tassazione ordinaria anziché della detassazione, applicherà la
tassazione più favorevole.
Per l’anno
2012 la detassazione sarà consentita se le somme collegate ad incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione,
efficienza organizzativa, collegate
ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa,
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
siano previste da:
-
accordi o contratti collettivi aziendali o
territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano
nazionale (art.26, co. 1 D.L. n.98/11);
-
contratti
collettivi di lavoro
sottoscritti a livello
aziendale o territoriale
da associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o
territoriale o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda
ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti
(anche ex intese/contratti di prossimità ai sensi dell’art.8 D.L. n.138/11
(art.22, co. 6 L. n.183/11).
L’applicazione
della detassazione dal mese di giugno consente in presenza di accordi già
sottoscritti di recuperare la detassazione anche sugli importi agevolabili
erogati da gennaio 2012.
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