giovedì 28 giugno 2012

DURC: CHIRIMENTI DEL MINISTERO

Con la circolare n.12/12 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in tema di DURC che sintetizziamo qui di seguito.
Durc per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d’ufficio
-        Nell’ambito dei lavori pubblici (così come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc;
-        le Amministrazioni Pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc anche nei lavori privati dell’edilizia e quello relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati;
-        nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Durc ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del Durc con un’autocertificazione
Il Durc, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può essere sostituito da autocertificazione, ma le imprese possono presentare una dichiarazione al posto del Durc in specifiche ipotesi previste dalle norme; le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare controlli periodici sulla veridicità delle stesse.

Validità del Durc
-        Anche nell’ambito pubblico il Durc ha una validità trimestrale;
-        nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un Durc per ogni procedura e lo stesso attesta la regolarità alla data del rilascio e ha validità trimestrale rispetto alla procedura per la quale è stato richiesto; ha validità trimestrale anche il Durc emesso per la verifica delle autocertificazioni. Entrambi possono essere utilizzati, all’interno della stessa procedura, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto purché ancora in corso di validità;
-        per le fasi di stato avanzamento lavori (SAL) o di stato finale/regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc per ciascun SAL o stato finale di ogni singolo contratto e lo stesso ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito. Anche in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
-        il Durc deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia e ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto. Nell’ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali sia consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, invece, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto. 

Dematerializzazione e consultazione del Durc
-        Per superare l’acquisizione del Durc attraverso i canali della posta cartacea, gli Istituti e le P.A. sono state invitate ad attivare le iniziative utili a un progressivo utilizzo della Pec per la consegna del Durc, fermo restando che dal 1° luglio 2013 tale sistema diverrà esclusivo
-        gli Istituti potranno adottare misure tecniche che consentano l’accesso alle informazioni riguardanti le richieste e i contenuti dei Durc già rilasciati via web a chiunque abbia un interesse qualificato.

Durc e Casse edili abilitate
-        Gli organismi operanti solo a livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE, non possono definirsi "Casse edili" e, conseguentemente, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
-        le certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, anche se accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non possono sostituirsi al Durc, anche se queste Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

Nessun commento:

Posta un commento