
Durc
per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d’ufficio
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Nell’ambito dei lavori pubblici (così come per tutti
gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire
d’ufficio il Durc;
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le Amministrazioni Pubbliche concedenti sono tenute
ad acquisire d’ufficio il Durc anche nei lavori privati dell’edilizia e quello
relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi interessati;
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nell’ambito dei lavori privati in edilizia è
comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Durc ai fini di un suo
utilizzo nei rapporti fra privati. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi”.
Ambito
dei lavori privati in edilizia e sostituzione del Durc con
un’autocertificazione
Il Durc, pur rientrando nella categoria dei
“certificati”, non può essere sostituito da autocertificazione, ma le imprese
possono presentare una dichiarazione al posto del Durc in specifiche ipotesi
previste dalle norme; le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare
controlli periodici sulla veridicità delle stesse.
Validità
del Durc
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Anche nell’ambito pubblico il Durc ha una validità
trimestrale;
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nell’ambito delle procedure di selezione del
contraente deve essere acquisito un Durc per ogni procedura e lo stesso attesta
la regolarità alla data del rilascio e ha validità trimestrale rispetto alla
procedura per la quale è stato richiesto; ha validità trimestrale anche il Durc
emesso per la verifica delle autocertificazioni. Entrambi possono essere
utilizzati, all’interno della stessa procedura, anche ai fini
dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto purché ancora in corso di
validità;
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per le fasi di stato avanzamento lavori (SAL) o di
stato finale/regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc per
ciascun SAL o stato finale di ogni singolo contratto e lo stesso ha validità
trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito. Anche in sede
di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e
forniture il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
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il Durc deve essere richiesto anche nel caso di
appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in
economia e ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
Nell’ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali sia
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
invece, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo
specifico contratto.
Dematerializzazione
e consultazione del Durc
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Per superare l’acquisizione del Durc attraverso i
canali della posta cartacea, gli Istituti e le P.A. sono state invitate ad
attivare le iniziative utili a un progressivo utilizzo della Pec per la
consegna del Durc, fermo restando che dal 1° luglio 2013 tale sistema diverrà
esclusivo
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gli Istituti potranno adottare misure tecniche che
consentano l’accesso alle informazioni riguardanti le richieste e i contenuti
dei Durc già rilasciati via web a
chiunque abbia un interesse qualificato.
Durc
e Casse edili abilitate
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Gli organismi operanti solo a livello territoriale,
non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della
reciprocità assicurato attraverso il collegamento con la CNCE , non possono definirsi
"Casse edili" e, conseguentemente, non possono rilasciare il
Documento Unico di Regolarità Contributiva;
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le certificazioni di regolarità rilasciate da Casse
edili non abilitate, anche se accompagnate da certificazioni di regolarità
separate da parte degli Istituti, non possono sostituirsi al Durc, anche se queste
Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in
corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di
regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.