venerdì 20 luglio 2012

DAL 18 LUGLIO QUANDO E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL LAVORO A CHIAMATA?

Sulla base della Riforma Fornero e, in seguito ai chiarimenti riportati dalla Circolare Ministeriale n. 18/2012, si elencano le ipotesi per le quali il lavoro intermittente sarà utilizzabile:

-        Svolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo “secondo le esigenze individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”;

-        Soggetti con oltre 55 anni di età e meno di 24, fermo restando che, in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

-        Attività elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo.

La disciplina transitoria prevede che i contratti di lavoro a chiamata già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non siano compatibili con le suddette disposizioni e, più in generale, con quanto previsto dalla Legge 92/2012, cesseranno di aver efficacia decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della predetta Legge.

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