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Svolgimento di prestazioni aventi carattere
discontinuo “secondo le esigenze
individuate dai contratti stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”;
-
Soggetti con oltre 55 anni di età e meno di 24,
fermo restando che, in quest’ultimo caso, le prestazioni dovranno essere svolte
entro il venticinquesimo anno di età;
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Attività elencate nella tabella approvata con
R.D. n. 2657/1923 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo.
La disciplina
transitoria prevede che i contratti di lavoro a chiamata già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, che non
siano compatibili con le suddette disposizioni e, più in generale, con quanto
previsto dalla Legge 92/2012, cesseranno di aver efficacia decorsi 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della predetta Legge.
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