Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicando la risposta a quesiti in materia
di lavoratori autonomi, imprese familiari, stage e tirocini formativi,
formazione degli addetti al primo soccorso e microclima sottolineando quanto
segue:
ü i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222
c.c., non sono obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, visto
che tale obbligo ricade unicamente in
capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro;
ü per
le ipotesi di utilizzo di lavoro occasionale di tipo accessorio, nei
confronti dei lavoratori occasionali andranno adempiuti tutti gli obblighi di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, compresi quello di informare e formare il
lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale e di
sottoporlo a sorveglianza sanitaria nel casi previsti;
ü all’impresa
familiare si applicano le disposizioni specifiche di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 81/2008, ma se i componenti dell’impresa assumono la veste di
lavoratori, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare
dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro, faranno capo
gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro previste dalla legge;
ü se
presso un’azienda o uno studio professionale sono presenti soggetti che
svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad
osservare tutti gli obblighi previsti al D.Lgs. n. 81/2008 al fine di
garantire la salute e sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli
obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta;
ü la
formazione degli addetti al primo soccorso può essere effettuata solo in
parte in modalità e-learning, in quanto è necessaria anche una parte pratica di
carattere operativo;
ü il
controllo sulle disposizioni in materia di microclima è affidato alle ASL
competenti per territorio e, per quanto di competenza, dei Vigili del Fuoco.
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