L’intero
ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione
della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve
essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per
quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con
le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.
L’importo
dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:
ü
in
acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano
le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;
ü
a
saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo
1713.
Si
ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in
acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante
dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile.
Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna
“importi a credito compensati”, con
il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.
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