
L’importo
dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:
ü
in
acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano
le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;
ü
a
saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo
1713.
Si
ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in
acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante
dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile.
Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna
“importi a credito compensati”, con
il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.
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