venerdì 7 dicembre 2012

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: VERSAMENTO ACCONTO CODICE TRIBUTO 1712

Entro il 16 dicembre 2012 i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda o versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre 2011 nella misura dell’11 per cento.

L’intero ammontare dell’imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d’imposta fermo restando la possibilità, per quest’ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con le somme dovute all’Inps per i propri dipendenti.

L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato tramite Modello F24:

ü in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712;

ü a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo 1713.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna “importi a credito compensati”, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell’imposta sostitutiva da versare.

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