La materia è stata infatti oggetto di recenti
modifiche da parte del D.L. n.83/12 (Decreto Crescita), il quale ha previsto la
possibilità di ridurre gli intervalli a 20 e 30 giorni per:
ü le attività stagionali, espressamente previste dal DPR n.1525/63:
ü in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni
livello, anche aziendale e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
La norma ha richiesto un’interpretazione in chiave
sistematica, in quanto la
Riforma del Lavoro aveva già previsto una derogabilità da
parte della contrattazione collettiva, ma limitata al solo livello nazionale e prevista
solo per particolari esigenze organizzative previste dal co.3 del nuovo testo
dell’art.5 del D.Lgs. n.368/01 (come, ad esempio, l’inizio di una nuova
attività).
In sintesi, quindi, il quadro delle deroghe da parte
della contrattazione collettiva è così composto:
ü la contrattazione nazionale di categoria o a livello interconfederale (o,
in via delegata da questi ultimi, a livello decentrato) possono ridurre la
durata degli interventi per esigenze riconducibili a ragioni organizzative
qualificate: in assenza, il Ministero, sempre sulla base delle citate ragioni
organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto
per definire le ragioni organizzative che possono determinare la riduzione
degli intervalli;
ü analogamente, la contrattazione collettiva, a qualsiasi livello, può
comunque disporre ulteriori riduzioni degli intervalli (con il limite minimo di
20 e 30 giorni) e, ovviamente, non vi sarà nessun intervento sostitutivo del
Ministero.
Sempre in merito al contratto a termine, il
Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 10 ottobre 2012, che regolamenta le
modalità di comunicazione della prosecuzione dell’attività lavorativa, scaduto
il contratto a termine. Tale ipotesi è infatti prevista dal co.2 dell’art.5 del
D.Lgs. n.368/01 (come modificato dalla Riforma del Lavoro): il datore di lavoro
può continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro fino a 30/50 giorni
dalla scadenza del contratto, riconoscendo una maggiorazione retributiva del
20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Il datore di lavoro dovrà pertanto procedere
mediante la procedura UNILAV, entro la scadenza del termine del contratto
inizialmente fissato, con la compilazione del campo “Proroga”, alla
comunicazione della coda contrattuale, tenendo conto che:
ü a partire dal 25 novembre 2012, data di entrata in vigore
dell’obbligo di comunicazione (a seguito dell’entrata in vigore del D.M.) si
utilizzerà il vecchio campo proroga;
ü a partire dal 10 gennaio 2013, come comunicato dalla recente nota
del Ministero del Lavoro n.15322 del 31 ottobre 2012, sarà operativo un nuovo
modello Unilav, che prevede il nuovo campo “prosecuzione di fatto”.
Infine, il Ministero ha precisato nell’interpello
n.37/12 che, in tema di intervalli ridotti tra due contratti a tempo determinato,
possa ritenersi efficace ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva
prima dell’entrata in vigore delle modifiche normative, anche per le ipotesi di
riduzione degli intervalli.
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